BROKER ASSICURATIVO - CODICE DEONTOLOGICO
CODICE DEONTOLOGICO
L’attività del Broker deve basarsi su principi di professionalità, indipendenza, trasparenza e rispetto nei confronti dei clienti, degli assicuratori, degli altri intermediari, dei propri collaboratori ed in generale di tutti i soggetti con i quali interagisce.
A.I.B.A
Nella consapevolezza dell’importanza degli interessi che sono stati affidati al Broker, il quale è tenuto a conformarsi scrupolosamente ai doveri che gli sono imposti dalle leggi, dagli usi e alle tradizioni professionali.
Considerando: che l’indipendenza di cui gode non gli conferisce alcun privilegio ma al contrario lo impegna ad attenersi a precisi obblighi morali; che è di importanza sociale una adeguata regolamentazione della professione del Broker di assicurazioni e di riassicurazioni, a garanzia del miglior sviluppo dell’intero mercato assicurativo e della tutela degli assicurati e dei risparmiatori.
Stabilisce di addivenire alla stesura del Codice deontologico del Broker di assicurazioni e riassicurazioni il quale deve essere considerato come guida di condotta a carattere generale, vincolante ed inderogabile.
SERVIZIO AI CLIENTI
Il Broker deve:
- salvaguardare gli interessi del cliente, ponendo gli stessi al di sopra di ogni propria considerazione, anche in ordine alla durata dei contratti assicurativi e degli incarichi di brokeraggio in particolare l’importanza della remunerazione che egli percepisce non deve in alcun caso influenzare la qualità del servizio;
- assistere il cliente nell’individuazione delle sue necessità assicurative, nell’ambito dell’incarico ricevuto, e, col suo assenso, presentarle agli assicuratori nel rigoroso rispetto dell’obiettività al fine di soddisfarle in maniera confacente;
- assistere il cliente sia nella formulazione delle condizioni contrattuali, fornendogli le spiegazioni e le raccomandazioni utili per la sua valutazione finale, sia nella eventuale gestione dei sinistri;
- Rispettare il segreto professionale.
- proporre al cliente assicuratori adeguati in relazione alle esigenze del cliente, con particolare riguardo a solidità finanziaria, caratteristiche delle soluzioni assicurative offerte e qualità del servizio;
- nel caso di indicazioni di quotazione, le stesse dovranno essere basate su un set sufficientemente completo di informazioni per lo scopo, essere ragionevolmente attendibili e rappresentare in modo veritiero e corretto le effettive condizioni ottenibili sul mercato per le caratteristiche del rischio
Il Broker non deve:
- Fare affermazioni fuorvianti o mistificatorie dirette alla clientela ed atte a creare discredito ad un collega o alla categoria.
- agire in modo manifestamente infondato nei confronti del cliente.
LEALTÀ NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATORI
Il Broker deve:
- presentare, nella massima buona fede, proposte chiare e veritiere ed il più possibile documentate;
- astenersi dall’appoggiare le richieste del cliente quando le stesse siano palesemente ingiustificate;
- evitare di inserire nella sua pubblicità nomi o prodotti di specifici assicuratori, salvo che le ragioni di ciò vengano pienamente spiegate nel testo e che vi sia il consenso preventivo degli assicuratori stessi.
SOLIDARIETÀ CON I COLLEGHI
Il Broker deve:
- Attuare principi di leale concorrenza.
In particolare:
- nella determinazione della propria remunerazione deve tener conto degli interessi del cliente e delle quotazioni di mercato e conformarsi ad una equa politica economica;
- non deve denigrare un collega. Le eventuali critiche dovranno essere obiettive e comunque basate esclusivamente su ragioni tecniche;
- esperire, in caso di controversia con un altro Associato AIBA, le procedure dell’Associazione; accettare che di tali decisioni venga data notizia, nei limiti consentiti dalle norme in vigore, al Comitato di Presidenza, al Consiglio Direttivo ed ai colleghi interessati;
- evitare rapporti con gli assicuratori che non si attengano all’etica del mercato ed agli usi di mediazione, ed informare l’Associazione di ogni atteggiamento scorretto;
- informare tempestivamente l’Associazione dell’indizione, da parte di amministrazioni aggiudicatrici, di bandi che uno o più Associati ritengano che, con piena evidenza, non siano idonei a garantire la par condicio di tutti i concorrenti.
- astenersi da presentare autonomo ricorso al giudice amministrativo, qualora, ricorrendo nel bando la situazione di cui alla lettera precedente, l’Associazione abbia stabilito di intraprendere una propria iniziativa nei confronti dell’ente pubblico per suggerire modifiche del bando o la revoca del medesimo;
- in caso di aggiudicazione già effettuata ed in presenza della situazione di cui alla lettera e), consultare l’Associazione prima di presentare autonomo ricorso al giudice amministrativo al fine di verificarne la compatibilità con gli interessi generali della categoria;
- nelle ipotesi di competenze economiche non disciplinate dalle norme di autoregolamentazione AIBA relative ai passaggi di portafoglio, l’Associato potrà rivolgersi direttamente nei confronti della clientela. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Broker potrà coinvolgere la clientela in ipotesi di remunerazioni pattuite direttamente con la clientela, per le eventuali penali contrattuali, in caso di incarichi conseguenti a selezioni pubbliche, per provvigioni che, in relazione al periodo temporale, non rientrino nella competenza del Collegio arbitrale o del Collegio dei Probiviri.
RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONE
La partecipazione all’Associazione implica il riconoscimento del suo ruolo di rappresentanza degli interessi collettivi. Ciò comporta, tra l’altro, l’astensione da parte degli iscritti da qualsiasi comportamento che possa nuocere all’immagine ed all’interesse comuni e l’impegno ad adeguare i propri comportamenti alle delibere degli organi Associativi. Ogni Broker si impegna inoltre a non partecipare, direttamente o per il tramite di propri amministratori, ad Associazioni analoghe per finalità e composizione
DISPOSIZIONI GENERALI
Ogni Broker si impegna a rispettare quanto prescritto dal presente Codice. Le trasgressioni daranno luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto dell’Associazione. La Segreteria Generale dell’Associazione è incaricata di ricevere ogni segnalazione o reclamo concernenti pretese violazioni del presente Codice deontologico.